Associazioni sportive dilettantistiche, requisiti formali, ma anche reali
- IDEALE GRIGIO
- 4 apr
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Per ottenere le agevolazioni fiscali (imposte sui redditi e IVA), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) non possono limitarsi a soddisfare il requisito formale dell'affiliazione a federazioni sportive o enti di promozione riconosciuti. È indispensabile dimostrare anche il requisito sostanziale, ovvero lo svolgimento effettivo di attività senza scopo di lucro e a livello dilettantistico. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5132 del 27 febbraio 2025.
Il caso
Una ASD di Ariccia ha ricevuto un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA per l'anno 2011, poiché l'Agenzia delle Entrate ne contestava la natura di "ente non commerciale". L'Agenzia ha basato la sua valutazione sull'attività effettivamente svolta, evidenziando l'omessa iscrizione al CONI per l'anno specifico, il mancato versamento di quote associative e la non chiara distinzione nei rendiconti tra flussi derivanti dall'attività istituzionale e quelli dall'attività commerciale. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente dato ragione all'associazione, ritenendo provata l'iscrizione al CONI e la partecipazione a un campionato FIGC, e considerando le irregolarità contabili come meramente formali. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la mancanza sia del requisito formale (iscrizione al CONI per l'anno contestato) sia di quello sostanziale (effettivo rispetto delle norme statutarie).
La decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha confermato che l'esenzione fiscale (art. 148, DPR 917/1986) dipende non solo dalla forma giuridica, ma dall'effettivo svolgimento di attività non lucrative, la cui prova spetta al contribuente. Per il regime agevolato specifico (L. 398/1991), è cruciale la qualificazione come organismo non lucrativo (secondo la definizione UE, che esclude la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento, come previsto anche dalle norme IVA e imposte dirette). Non basta la conformità formale dello statuto; è necessaria una verifica concreta per evitare che la struttura associativa mascheri un'attività commerciale.
Brevi osservazioni
La normativa attuale (D.Lgs. 36/2021) subordina i benefici fiscali per le ASD all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito dal Dipartimento per lo Sport.
Questa iscrizione certifica la natura dilettantistica per fini civilistici, fiscali e amministrativi. Il precedente registro CONI mantiene una rilevanza sportiva.
All'epoca dei fatti del caso (2011), la normativa di riferimento era diversa (principalmente leggi 398/1991, 289/2002, 128/2004), ma anche allora le agevolazioni erano subordinate al rispetto di condizioni precise.
La sentenza ribadisce che serve lo "spirito" non commerciale e dilettantistico; il requisito formale dell'affiliazione è necessario ma non sufficiente, occorre dimostrare il presupposto sostanziale.
Non sono decisivi gli aspetti formali come il contenuto dello statuto, la regolarità contabile o delle iscrizioni dei soci.
Ciò che conta è lo svolgimento concreto di attività senza fini di lucro, in linea con gli scopi associativi, e l'onere della prova ricade sul contribuente.
La Corte ha specificato che, anche con statuti formalmente corretti, il giudice deve verificare che l'attività si svolga nel pieno rispetto delle clausole statutarie.
L'onere di dimostrare i presupposti per l'esenzione spetta all'associazione che la richiede, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.).
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