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DDL PARTECIPAZIONE POPOLARE SOCIETÀ SPORTIVE


Iniziata la discussione in Senato❤️🩶🖤


Resoconto sommario (n. 206 dell'8 aprile 2025) della 7ª Commissione permanente del Senato (Legislatura 19ª) riguardante la discussione del disegno di legge (DDL n. 1120), già approvato dalla Camera dei deputati, sulle "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive".


Il presidente relatore, Senatore Marti, ha illustrato il DDL, il cui obiettivo principale è introdurre strumenti per coinvolgere i tifosi nella proprietà (azionariato popolare) delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, promuovendo coesione sociale e una cultura sportiva basata sulla legalità. Viene ricordato che una precedente delega al Governo su questo tema (legge 86/2019) non è stata esercitata.


Il DDL si compone di 9 articoli:


* Articolo 1 (Finalità): Promuove la partecipazione dei tifosi (diretta o indiretta) al capitale sociale dei club sportivi. Consente anche agli enti territoriali e pubblici di partecipare. Definisce le "società sportive".


* Articolo 2 (Forme di partecipazione): Stabilisce requisiti diversi: per le società dilettantistiche, vige il principio "un socio, un voto"; per le professionistiche, richiede che un "ente di partecipazione popolare sportiva" (EPPS, definito all'art. 3) detenga almeno l'1% del capitale.


* Articolo 3 (Enti di partecipazione popolare sportiva - EPPS): Definisce le condizioni per il riconoscimento di questi enti (forma giuridica di società/associazione, rappresentatività dei tifosi, specifiche previsioni statutarie).


* Articolo 4 e 5 (Diritto di prelazione): Definiscono i requisiti e disciplinano il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo a favore degli EPPS.


* Articolo 6 (Vigilanza e Registro): Affida la vigilanza sul rispetto dei requisiti al Dipartimento per lo sport. Prevede l'istituzione di sezioni dedicate nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per elencare le società a partecipazione popolare e gli EPPS riconosciuti.


* Articolo 7 (Costituzione e iscrizione EPPS): Regola la costituzione e l'iscrizione degli EPPS nel registro.


* Articolo 8 (Invarianza finanziaria): Stabilisce che la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


* Articolo 9 (Disposizioni finali): Demanda a un futuro decreto ministeriale (PCM, Sport, MEF) la definizione di ulteriori dettagli attuativi.

Al termine della relazione, la discussione è stata rinviata.

 
 
 

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