Contenuto della PDL in sintesi
L'articolo 1 della proposta di legge in esame reca le finalità e i princìpi della stessa.
la presente proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva al capitale sociale delle società sportive, da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
Ai fini della presente proposta di legge, per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico. Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.
L'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
Sono assoggettate a partecipazione popolare:
a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;
Le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti previsti dall'articolo 7,comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Si ricorda che il citato articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale.
Le società sportive professionistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
a) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;
b) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.
Si rileva che le società sportive professionistiche riconosciute dal CONI sono relative agli sport del calcio, del ciclismo, del golf e della pallacanestro
L'articolo 3 definisce gli enti di partecipazione popolare sportiva.
Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono
adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto o atto costitutivo:
a) sia previsto che a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;
b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;
c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.
Si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori partecipanti della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:
a) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
b) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
L'articolo 4 prevede i requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano del diritto di prelazione di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
b) quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021;
Si ricorda che il suddetto articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede, al comma 1, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
Ai sensi del comma 2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Secondo il comma 3, se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.
Il venir meno di una delle condizioni previste per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare del diritto di prelazione per il medesimo anno.
Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applica il diritto di prelazione previsto dall'articolo 5.
Esso si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
L'articolo 5 disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente proposta di legge;
b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.
L'articolo 6 disciplina le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituisce una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisce una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
Ai sensi del comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro.
L'articolo 7 disciplina la costituzione e iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva.
Al fine di beneficiare del diritto di prelazione di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare sia tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.
Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.
In assenza di costituzione ed iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di 12 mesi.
L'articolo 8 - introdotto in recepimento della condizione ex articolo 81 Cost. contenuta nel parere espresso dalla V Commissione - prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
Nello specifico dispone che, dall'attuazione della proposta di legge in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finali.
In particolare, il comma 1 prevede che la presente proposta di legge entri in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1 (e dunque entro l'entrata in vigore della legge), è adottato il regolamento per la definizione:
a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che impone all'ente di dotarsi di una struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente);
b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), che impone alle società sportive partecipate che intendano beneficiare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate.